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STATUTO

Art.1) E’ costituita l’Associazione denominata Comitato Europeo Difesa Animali onlus.  L’Associazione ha  sede  legale in via Maurizio Monti 53 a  Brunate (CO). Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali. L'associazione ha come simbolo una testa di una foca stilizzata, all'interno della E di Europa, qui sotto riportata:

Art. 2) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; in particolare, l'oggetto dell'associazione è dato dalle seguenti attività:
 tutela e valorízzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n' 22.
In particolare verrà dato grande rilievo alla tutela degli animali come aspetto fondamentale della tutela della natura; si opererà pertanto anche per la valorizzazione all'interno della società dei loro diritti, al fine di creare una coscienza ecoanimalista e biocentrista, che veda quindi il rispetto della natura come elemento centrale di una civiltà realmente progredita; si dovrà sempre rispettare nello svolgimento dell'attività sociale il principio di solidarietà globale verso coloro che soffrono o si trovano in stato di bisogno, indipendentemente dalla razza o dalla specie (umana o non umana) a cui appartengano; per questo si intende aderire alla concezione di persona non umana da adottarsi per gli individui delle specie non umane, figura da introdursi anche nell'ordinamento giuridico. Si auspica l'estensione di detto principio all'interno delle organizzazioni di difesa dei diritti umani e degli animali, al fine di colmare la distanza spesso esistente fra coloro che si occupano della natura ed in particolare delle persone non umane e coloro che si adoperano per le persone umane.
E’ fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di far  svolgere all’Associazione  attività differenti  da quelle menzionate alla  lettera  a)  del comma  1  dell’art. 10 del Decreto Legislativo 14/11/97  sulle  regole  fiscali delle  ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse,  sempre che queste ultime siano conformi all’oggetto sociale. E’ fatto obbligo di utilizzare l’acronimo ONLUS nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3) Soci:
Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell'organizzazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo. Il socio deve fare apposita domanda iscrizione, che può essere contestuale al versamento della quota sociale, attraverso il modello di conto corrente postale.
I soci pertanto devono:
condividere  l’oggetto  sociale; sono cause  di  impedimento  all’assunzione della  qualifica di Socio l’esercizio di attività professionali o di svago  contra­stanti  con il principio del rispetto della nonviolenza, della vita e  dei  diritti dei più deboli (umani e non umani). Cacciatori, macellai, fabbricanti  d’armi, sperimentatori  su animali  e simili sono pertanto esclusi per  incompatibilità; detto  impedimento  non  vale per coloro che  lavorano  per necessità  come dipendenti  in aziende che praticano dette attività. Sull’esistenza dei requisiti e degli impedimenti decide il Presidente od il Consiglio Direttivo.
partecipare allo sviluppo delle attività dell’Associazione mediante il  paga­mento  della quota sociale e dei contributi fissati dall’Assemblea dei soci  per il sostegno delle attività.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto di assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Associazione, fruire di tutti servizi dell'Associazione.
Il vincolo sociale è da considerarsi sempre a tempo indeterminato; esso può sciogliersi solo attraverso dimissioni, esclusione o decadenza.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di ricevere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.
Il Socio potrà essere escluso qualora sopravvengano le cause di impedimen­to di cui sopra, nonché qualora vengano svolte dallo stesso attività o  mante­nuti  comportamenti che danneggino l’attività e l’immagine  dell’Associazione. L’esclusione deve essere sancita dall’Assemblea dei Soci, alla quale il Socio ha diritto  di  partecipare per esporre le proprie ragioni. In  casi  di  particolare gravità od urgenza, al fine di non causare maggior pregiudizio all’Associazione, il Presidente può sospendere il Socio; la sospensione dovrà essere discussa nella  prima  riunione dell’Assemblea dei Soci; essa deciderà  se  revocarla  o procedere con l’esclusione.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Qualora  il Socio non versi la quota di iscrizione o non versi per due  anni consecutivi  i  contributi stabiliti da i minimi nel caso di scioglimento dell'Associazio nell’Assemblea dei Soci,  decade  dalla  sua qualifica.  Qualora  non  versi la quota per un anno,  dovrà  regolarizzare  la posizione  arretrata  l’anno  successivo; in  caso  contrario  verrà considerato decaduto e successivamente reiscritto.
Tutti  i Soci hanno il diritto di voto per l’approvazione e le  modificazioni dello  statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi  dell’Associazione, per  l’approvazione del bilancio e per quant’altro di competenza  dell’Assem­blea dei Soci. E’  esclusa la partecipazione temporanea o limitata alla vita associativa,  ai sensi della lettera h) del 1° comma dell’art. 10 del suddetto Decreto Legislati­vo sulle ONLUS. E’  esclusa  altresì  la possibilità di essere  Socio  ad  eventuali dipendenti dell’Associazione.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno nel caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, istruzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto darsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art.  4) il patrimonio dell’Associazione è costituito:
  • dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  • dalle quote sociali;
  • dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse o accessori;
  • da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
  • dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, ospitato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
I contributi degli associati ed i beni acquistati con  questi  contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione per lo svolgimento delle  atti­vità sociali. E’  fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed  avanzi  di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita  dell’organizzazione, a  meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge  o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamen­to  fanno  parte  della medesima ed unitaria struttura ed è  fatto  obbligo  di impiegare  gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione  delle  attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro  il  28 marzo di ogni anno il Consiglio direttivo è convocato  per  la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I  bilanci  devono  restare depositati presso  la  sede  dell’Associazione  nei quindici giorni precedenti all’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

Art.  6)  Organi  dell’Associazione sono l’Assemblea  dei  Soci,   il  Consiglio Direttivo, il Presidente  ed il Collegio dei Revisori.
a)   L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione;  è  formata da tutti i Soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota  sociale e dei contributi annuali al momento della convocazione dell’Assemblea stessa; I Soci iscritti successivamente o che regolarizzano la propria posizione succes­sivamente,  possono comunque assistere all’Assemblea. Essa è competente  su tutti gli argomenti di interesse sociale, ed in particolare:
approvazione del bilancio.
modifiche statutarie.
elezione del Consiglio Direttivo e revoca dello stesso o di singoli Consiglie­ri.
scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea  dei  Soci deve essere convocata dal  Presidente  almeno  una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Può essere convoca­ta  anche  dalla  maggioranza dei Consiglieri o da un decimo dei  Soci  che  ne facciano  domanda scritta, specificando l’ordine del giorno. L’Assemblea  dei Soci  viene presieduta dal Presidente dell’Associazione, salvo che i la  maggio­ranza dei Soci presenti vi si opponga, eleggendo un altro presidente.
La  convocazione deve essere eseguita mediante invio di convocazione tramite lettera o pubblicazione sul bollettino sociale almeno  30 giorni prima della riunione. Per l’elezione del Consiglio  Direttivo il termine sale a 60 giorni.
La convocazione deve contenere data, luogo ed ora dell’Assemblea  nonché l’ordine del giorno. Ogni  Socio  maggiore  di età ha diritto ad un solo voto.  E’   ammessa  la partecipazione  per delega, purché scritta. Sono ammesse fino a due deleghe per socio. L’Assemblea sarà valida in  prima convocazione,  qualora  siano  presenti  almeno la metà  degli  iscritti  ed  in seconda qualunque sia il numero dei Soci presenti.Le  votazioni  sono normalmente palesi; l’Assemblea dei Soci   può  decidere preventivamente  su quali oggetti votare a scrutinio segreto. Verranno  in  tal caso scelti, mediante votazione per alzata di mano, due scrutatori.
L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
Le  deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei  Soci,  presenti direttamente o per delega, su qualunque argomento all’ordine del giorno, salvo quanto disposto oltre in tema di modifiche statutarie e scioglimento.
b) Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione ed è composto da tre, cinque o sette membri;  esso  elegge  al  suo interno il  Presidente  dell’Associazione.  Per  i Consiglieri,  le modalità ed i requisiti di eleggibilità sono gli stessi  di  quelli fissati per il Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono  rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione all'assemblea; alla nomina dei dipendenti collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea; nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri
Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o da almeno  due Consiglieri, per iscritto o verbalmente in caso di urgenza. Il  Consiglio  Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza  assoluta  dei partecipanti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio.
La carica di Consigliere è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese vive, adeguatamente documentate.
In  caso  di cessazione dalla carica di uno o più  Consiglieri,  prima  della scadenza  del mandato, il Consiglio potrà proseguire nella sua attività solo  se verrà  mantenuto  il  numero minimo statutario di tre  componenti;  in  caso contrario dovrà essere convocata dal Presidente o da un Consigliere  l’assem­blea per la reintegrazione al minimo.
Possono  essere  eletti  alla  carica di Consigliere i  Soci  che  ne  facciano domanda  scritta  con  raccomandata  AR o a mano,  che  pervenga  in  sede almeno 40 giorni prima della data delle elezioni, al fine di poter  comunicare ai Soci i nominativi dei candidati.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
c) Il Presidente è eletto e revocato dal Consiglio a maggioranza semplice  ed è rieleggibile.
1  - Egli ha la rappresentanza esterna civile e  giudiziaria   dell’Associazione;  ad esso spettano i poteri di firma dell’Associazione e di contrarre  le obbliga­zioni di cui all’art. 38 del codice civile.  
2 - Egli deve provvedere a porre in essere, direttamente o tramite suoi colla­boratori, gli atti necessari per il raggiungimento dei fini sociali.
3 - Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo  dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e svolge tutti gli  altri compiti allo stesso demandati dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo o dall’As­semblea.
4 - Egli è inoltre tenuto a redigere il rendiconto economico finanziario ed  a redigere  il  bilancio, nonché a tenere la contabilità nei  modi  previsti  dalle norme fiscali e civilistiche vigenti per le ONLUS. La carica è a titolo gratui­to, fatti salvi i rimborsi delle spese vive, adeguatamente documentate.
d) il  Collegio dei Revisori viene eletto dall’Assemblea qualora  la  stessa  lo ritenga necessario durante le elezioni per il Consiglio Direttivo o qualora esso debba essere eletto per disposizione di legge. Esso è composto di tre membri; l’incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere; per la durata in  carica,  eleggibilità,  e gratuità della carica,  valgono  le  norme  stabilite precedentemente  per  i  Consiglieri.  I revisori  dei  conti  partecipano  alle Assemblee  dei  Soci ed alle riunioni del consiglio Direttivo  e  verificano  la regolare tenuta della contabilità, dando inoltre parere sui bilanci.

Art.  7) L’Associazione tiene i libri prescritti dalla legge, i libri verbali  delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

Art. 8) L’Assemblea dei Soci potrà emanare appositi regolamenti per   disci­plinare  le rappresentanze locali dell’Associazione od altri argomenti  che  si evidenzieranno con lo svolgimento dell’attività sociale.

Art. 9) il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, salvo per le modifiche necessarie ad adeguare lo statuto alle normative vigenti, per le quali risulta sufficiente la presenza in seconda convocazione di qualunque numero di soci.

Art. 10) qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o fra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni.

Art.  11) Il Codice Civile e le vigenti norme disciplinanti le  associazioni  non aventi fini di  lucro  integrano con le loro disposizioni quanto non   previsto  dal  presente statuto.

Art. 12) In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione  verrà  devoluto  ad organizzazioni non lucrative  di  utilità  sociale, sentito  l’organismo  di  controllo di cui all’art. 3,  comma  190,  della  legge 23/12/96 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 dei componenti dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinandone i relativi poteri.


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