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STATUTO
Art.1) E’ costituita l’Associazione denominata Comitato Europeo Difesa Animali onlus. L’Associazione ha sede legale in via Maurizio Monti 53 a Brunate (CO). Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali. L'associazione ha come simbolo una testa di una foca stilizzata, all'interno della E di Europa, qui sotto riportata:
Art. 2) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; in particolare, l'oggetto dell'associazione è dato dalle seguenti attività:
tutela e valorízzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n' 22.
In particolare verrà dato grande rilievo alla tutela degli animali come aspetto fondamentale della tutela della natura; si opererà pertanto anche per la valorizzazione all'interno della società dei loro diritti, al fine di creare una coscienza ecoanimalista e biocentrista, che veda quindi il rispetto della natura come elemento centrale di una civiltà realmente progredita; si dovrà sempre rispettare nello svolgimento dell'attività sociale il principio di solidarietà globale verso coloro che soffrono o si trovano in stato di bisogno, indipendentemente dalla razza o dalla specie (umana o non umana) a cui appartengano; per questo si intende aderire alla concezione di persona non umana da adottarsi per gli individui delle specie non umane, figura da introdursi anche nell'ordinamento giuridico. Si auspica l'estensione di detto principio all'interno delle organizzazioni di difesa dei diritti umani e degli animali, al fine di colmare la distanza spesso esistente fra coloro che si occupano della natura ed in particolare delle persone non umane e coloro che si adoperano per le persone umane.
E’ fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di far svolgere all’Associazione attività differenti da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 del Decreto Legislativo 14/11/97 sulle regole fiscali delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, sempre che queste ultime siano conformi all’oggetto sociale. E’ fatto obbligo di utilizzare l’acronimo ONLUS nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 3) Soci:
Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell'organizzazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo. Il socio deve fare apposita domanda iscrizione, che può essere contestuale al versamento della quota sociale, attraverso il modello di conto corrente postale.
I soci pertanto devono:
• condividere l’oggetto sociale; sono cause di impedimento all’assunzione della qualifica di Socio l’esercizio di attività professionali o di svago contrastanti con il principio del rispetto della nonviolenza, della vita e dei diritti dei più deboli (umani e non umani). Cacciatori, macellai, fabbricanti d’armi, sperimentatori su animali e simili sono pertanto esclusi per incompatibilità; detto impedimento non vale per coloro che lavorano per necessità come dipendenti in aziende che praticano dette attività. Sull’esistenza dei requisiti e degli impedimenti decide il Presidente od il Consiglio Direttivo.
• partecipare allo sviluppo delle attività dell’Associazione mediante il pagamento della quota sociale e dei contributi fissati dall’Assemblea dei soci per il sostegno delle attività.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto di assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Associazione, fruire di tutti servizi dell'Associazione.
Il vincolo sociale è da considerarsi sempre a tempo indeterminato; esso può sciogliersi solo attraverso dimissioni, esclusione o decadenza.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di ricevere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.
Il Socio potrà essere escluso qualora sopravvengano le cause di impedimento di cui sopra, nonché qualora vengano svolte dallo stesso attività o mantenuti comportamenti che danneggino l’attività e l’immagine dell’Associazione. L’esclusione deve essere sancita dall’Assemblea dei Soci, alla quale il Socio ha diritto di partecipare per esporre le proprie ragioni. In casi di particolare gravità od urgenza, al fine di non causare maggior pregiudizio all’Associazione, il Presidente può sospendere il Socio; la sospensione dovrà essere discussa nella prima riunione dell’Assemblea dei Soci; essa deciderà se revocarla o procedere con l’esclusione.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Qualora il Socio non versi la quota di iscrizione o non versi per due anni consecutivi i contributi stabiliti da i minimi nel caso di scioglimento dell'Associazio nell’Assemblea dei Soci, decade dalla sua qualifica. Qualora non versi la quota per un anno, dovrà regolarizzare la posizione arretrata l’anno successivo; in caso contrario verrà considerato decaduto e successivamente reiscritto.
Tutti i Soci hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell’Associazione, per l’approvazione del bilancio e per quant’altro di competenza dell’Assemblea dei Soci. E’ esclusa la partecipazione temporanea o limitata alla vita associativa, ai sensi della lettera h) del 1° comma dell’art. 10 del suddetto Decreto Legislativo sulle ONLUS. E’ esclusa altresì la possibilità di essere Socio ad eventuali dipendenti dell’Associazione.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno nel caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, istruzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto darsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Art. 4) il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse o accessori;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, ospitato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione per lo svolgimento delle attività sociali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 marzo di ogni anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni precedenti all’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.
Art. 6) Organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori.
a) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è formata da tutti i Soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota sociale e dei contributi annuali al momento della convocazione dell’Assemblea stessa; I Soci iscritti successivamente o che regolarizzano la propria posizione successivamente, possono comunque assistere all’Assemblea. Essa è competente su tutti gli argomenti di interesse sociale, ed in particolare:
• approvazione del bilancio.
• modifiche statutarie.
• elezione del Consiglio Direttivo e revoca dello stesso o di singoli Consiglieri.
• scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Può essere convocata anche dalla maggioranza dei Consiglieri o da un decimo dei Soci che ne facciano domanda scritta, specificando l’ordine del giorno. L’Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente dell’Associazione, salvo che i la maggioranza dei Soci presenti vi si opponga, eleggendo un altro presidente.
La convocazione deve essere eseguita mediante invio di convocazione tramite lettera o pubblicazione sul bollettino sociale almeno 30 giorni prima della riunione. Per l’elezione del Consiglio Direttivo il termine sale a 60 giorni.
La convocazione deve contenere data, luogo ed ora dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno. Ogni Socio maggiore di età ha diritto ad un solo voto. E’ ammessa la partecipazione per delega, purché scritta. Sono ammesse fino a due deleghe per socio. L’Assemblea sarà valida in prima convocazione, qualora siano presenti almeno la metà degli iscritti ed in seconda qualunque sia il numero dei Soci presenti.Le votazioni sono normalmente palesi; l’Assemblea dei Soci può decidere preventivamente su quali oggetti votare a scrutinio segreto. Verranno in tal caso scelti, mediante votazione per alzata di mano, due scrutatori.
L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei Soci, presenti direttamente o per delega, su qualunque argomento all’ordine del giorno, salvo quanto disposto oltre in tema di modifiche statutarie e scioglimento.
b) Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione ed è composto da tre, cinque o sette membri; esso elegge al suo interno il Presidente dell’Associazione. Per i Consiglieri, le modalità ed i requisiti di eleggibilità sono gli stessi di quelli fissati per il Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione all'assemblea; alla nomina dei dipendenti collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea; nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri
Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o da almeno due Consiglieri, per iscritto o verbalmente in caso di urgenza. Il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei partecipanti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio.
La carica di Consigliere è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese vive, adeguatamente documentate.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio potrà proseguire nella sua attività solo se verrà mantenuto il numero minimo statutario di tre componenti; in caso contrario dovrà essere convocata dal Presidente o da un Consigliere l’assemblea per la reintegrazione al minimo.
Possono essere eletti alla carica di Consigliere i Soci che ne facciano domanda scritta con raccomandata AR o a mano, che pervenga in sede almeno 40 giorni prima della data delle elezioni, al fine di poter comunicare ai Soci i nominativi dei candidati.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
c) Il Presidente è eletto e revocato dal Consiglio a maggioranza semplice ed è rieleggibile.
1 - Egli ha la rappresentanza esterna civile e giudiziaria dell’Associazione; ad esso spettano i poteri di firma dell’Associazione e di contrarre le obbligazioni di cui all’art. 38 del codice civile.
2 - Egli deve provvedere a porre in essere, direttamente o tramite suoi collaboratori, gli atti necessari per il raggiungimento dei fini sociali.
3 - Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
4 - Egli è inoltre tenuto a redigere il rendiconto economico finanziario ed a redigere il bilancio, nonché a tenere la contabilità nei modi previsti dalle norme fiscali e civilistiche vigenti per le ONLUS. La carica è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese vive, adeguatamente documentate.
d) il Collegio dei Revisori viene eletto dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario durante le elezioni per il Consiglio Direttivo o qualora esso debba essere eletto per disposizione di legge. Esso è composto di tre membri; l’incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere; per la durata in carica, eleggibilità, e gratuità della carica, valgono le norme stabilite precedentemente per i Consiglieri. I revisori dei conti partecipano alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del consiglio Direttivo e verificano la regolare tenuta della contabilità, dando inoltre parere sui bilanci.
Art. 7) L’Associazione tiene i libri prescritti dalla legge, i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
Art. 8) L’Assemblea dei Soci potrà emanare appositi regolamenti per disciplinare le rappresentanze locali dell’Associazione od altri argomenti che si evidenzieranno con lo svolgimento dell’attività sociale.
Art. 9) il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, salvo per le modifiche necessarie ad adeguare lo statuto alle normative vigenti, per le quali risulta sufficiente la presenza in seconda convocazione di qualunque numero di soci.
Art. 10) qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o fra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni.
Art. 11) Il Codice Civile e le vigenti norme disciplinanti le associazioni non aventi fini di lucro integrano con le loro disposizioni quanto non previsto dal presente statuto.
Art. 12) In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 dei componenti dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinandone i relativi poteri.