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QUANTO E' INFORMATO IL CONSENSO VETERINARIO?

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IL CONSENSO INFORMATO
   
IN BREVE

 
Attenzione al consenso informato che non può essere un foglio in cui si dichiara genericamente di essere stati completamente informati sui rischi dell’operazione, sulle alternative e altre informazioni, ma senza che questi vengano scritti in modo dettagliato!!
Rifiutatevi di firmare un foglio generico che non specifica nero su bianco dati importanti: le percentuali di rischio, le alternative, gli esami preventivi da effettuare etc.
Ricordate che il consenso informato scritto e firmato è previsto in tutti i casi vi siano dei rischi, quindi certamente per le operazioni chirurgiche e per terapie particolari.
Molta cautela a precisione anche sul tipo e sui rischi dell’anestesia (vedasi il capitolo dedicato).
Fatevi consegnare con adeguato anticipo il modulo, per evitare di essere praticamente costretti a firmarlo poco prima dell'operazione da eseguire. Leggetelo e chiedete integrazioni, scrivendole sul modello e fatene poi fotocopia o fotografatelo.

 
  
 
  
"Se il consenso scritto divenisse obbligatorio mi adeguerei; credo comunque che rappresenti soprattutto una tutela per l' operatore ed un cavillo posto dalle compagnie di assicurazione nelle polizze di responsabilità civile professionale."
Così leggiamo in una delle risposte ricevute da Roberto Marchi (la numero 84) nell'indagine che fece nell'ormai lontano 2013. Ma è ancora così?
un baluardo per il paziente
Il consenso informato dovrebbe essere un presidio fondamentale a tutela del paziente.
La legge 219/2017 ha finalmente fissato un criterio preciso in merito affermando che  "il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso  videoregistrazioni o, per la persona  con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico"
La giurisprudenza dal canto suo ha spiegato molto dettagliatamente, anche prima della sua entrata in vigore, che il consenso informato è, per così dire "una cosa seria" e che non può ridursi a un semplice modello in cui il paziente dichiara di essere stato pienamente informato. Il titolo sulla sentenza di Cassazione che vedete a lato lo sintetizza bene.
Già,  l'immagine raffigura, come vedete a lato, quanto apparso su Professione Veterinaria, il periodico della principale associazione dei medici veterinari italiani ANMVI, ma la normativa successiva è stata strutturata per i medici che curano noi umani, non per quelli non umani.
e per i veterinari? Il Codice...
Per i veterinari sicuramente esistono il Codice di comportamento professionale (deontologico), le buone pratiche europee e le linee di indirizzo della FNOVI.
Riportiamo qui l’articolo del Codice deontologico dedicato al consenso informato.

 
Art. 29 - Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell’animale paziente. Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’intervento professionale.
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del Medico Veterinario e come tale non delegabile.
Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche esistenti, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale. Deve precisare i rischi prevedibili, i costi presunti ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le ipotizzabili conseguenze delle scelte possibili.
Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Il Medico Veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure di primo soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell’animale nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato.
Il Medico Veterinario è altresì tenuto all’obbligo di consenso informato ogni qualvolta ritenga di dover ricorrere, nell’interesse della salute e del benessere animale, all’impiego di farmaci non registrati per l’uso, oppure di protocolli diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi non specificatamente dedicati all’uso veterinario.
Il consenso prestato in forma scritta ha valore documentale.
Il Medico Veterinario verifica che il consenso informato sia prestato dal proprietario dell’animale o da un detentore che dichiari di averne titolo.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve, per quanto possibile, essere soddisfatta.
...e le linee di indirizzo
Bene, questo invece quanto riportano le linee di indirizzo.

 
Consenso o dissenso informato per ogni procedura diagnostica, clinica e chirurgica che
comporti rischi. Il consenso deve essere documentato, letto e spiegato al proprietario/detentore dell’animale e firmato per accettazione dallo stesso. E’ opportuno ricordare che il consenso o dissenso in forma scritta è l’unico che ha valore documentale. Tale documento non deve essere generico, ma deve riguardare:

 
  • La situazione clinica obiettiva riscontrata
  • La descrizione dell’intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione
  • Le eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche
  • Le tecniche e i materiali impiegati
  • I benefici attesi
  • I rischi presunti
  • Le eventuali complicanze
  • Le indicazioni che devono essere seguite dai proprietari per evitare complicazioni successive all’atto medico.
Leggendo questo sembrerebbe quindi che quanto scritto dal veterinario all’inizio di questo capitolo non si sia avverato.
Queste linee di indirizzo sono in esecuzione della legge Gelli-Bianchi sulle professioni sanitarie, quindi hanno valore vincolante in caso di vertenza giudiziaria. Purtroppo  nella gran parte dei casi che abbiamo riscontrato è stato fatto firmare un documento privo di sostanza, come se queste linee non esistessero o fossero un semplice invito e non preciso obbligo.
a confronto
Siamo esagerati?
Allora mettiamo a confronto il facsimile di consenso informato firmato per le operazioni chirurgiche proposto dall'ANMVI (scaricabile al gennaio 2025) con il consenso informato che abbiamo scaricato in rete, messo a disposizione da una clinica per pazienti umani e riguarda un'operazione che in cani e gatti è spessissimo eseguita e consigliata per evitare cucciolate: l'ovariectomia (conosciuta correntemente come sterilizzazione, anche se di fatto è una castrazione).
L'ANMVI per le operazioni chirurgiche predispone un modello generico - che quindi possiamo ritenere utilizzabile anche in questo caso; il modello va quindi completato compilando le cinque righe lasciate in bianco, che abbiamo evidenziato con una barretta rossa laterale

.una differenza che dice tutto
  
Balza all’occhio l’enorme differenza.
Ebbene, guardatela bene e fissatevela bene in testa perché questa è anche la differenza che c'è fra la considerazione medica del malato umano rispetto a quella che c'è per il malato non umano, cioè del vostro familiare a quattro zampe. Capite perché vi diciamo che dovete porre la massima attenzione per prevenire e fronteggiare eventuali brutte sorprese?
Quando vogliono farvi firmare un modulo che non  riporta i criteri visti prima (situazione clinica obiettiva riscontrata,  ecc.) alzate bene le antenne, perché il veterinario NON sta seguendo quanto prescritto dall’Ordine, sulla base di disposizioni europee e nazionali.
V i sta facendo firmare un atto  utile solo a lui per usufruire della copertura assicurativa, che tassativamente lo prevede e davanti all’Ordine tenterà di presentarlo come valido. Non è più quello che dovrebbe essere: una tutela del paziente del veterinario.
In sede giudiziale ha valore un simile consenso redatto senza tenere conto delle linee guida? Chiaramente no!  
Però è meglio evitare di firmarlo così scarno:  chiedete di integrarlo perché svolga la sua funzione di tutela! Fate scrivere su un foglio aggiuntivo o sul retro quali sono rischi e benefici, le alternative, insomma tutto quello che  è un vostro DIRITTO sapere, sancito proprio dagli stessi Ordini dei veterinari.
non aspettate
In particolare in caso di operazioni chirurgiche, non aspettate il giorno dell'operazione, quando ormai è troppo tardi per decidere e quindi firmate sotto pressione.
Chiedete se vi possono dare il modulo di consenso informato quando concordate l’operazione. Se si tratta del solito modulo generico in cui dovete sottoscrivere che siete stati pienamente informati,  lo ripetiamo ancora perché è di estrema importanza:

 
  1. fatevi spiegare tutto per bene: è un vostro diritto.
  2. chiedete di registrare oppure
  3. prendete appunti e poi inviate una mail o un messaggio al veterinario specificando cosa avete capito di quel che ha detto e chiedendo conferma di aver capito tutto e bene. La risposta del veterinario affermativa, negativa o di variazione, completerà di fatto il consenso informato “generico”; se il veterinario non risponde, riflettete bene se non sia il caso di rivolgersi altrove.

 
Attenzione, il consenso informato per l’anestesia è da specificare separatamente, perché i rischi sono diversi da quelli dell’operazione in sé e leggendo oltre capirete perché.

 
Quando avete firmato il consenso informato, chiedete di averne una copia o se potete fare una foto.
l’esempio di Panky
Perché siamo così insistenti su questo punto? Lo spiega la vicenda di Panky, un coniglio che doveva essere castrato, come normalmente si tende a suggerire anche per prevenire i tumori, patologia frequente in questi animali. Non uscirà vivo dall’operazione - qui la sua storia

 
Leggiamo:
Il 10 maggio 2017 Sonia porta Panky per l'operazione da una clinica, che per l'occasione chiama un esperto, dato che i responsabili non erano specializzati per queste operazioni sui conigli.
Sonia arriva con una decina di minuti di anticipo assieme a un amico ed è un po' agitata; ha un brutto presentimento. Chiede, nell'attesa, un po' di informazioni su come si sarebbe svolta l'operazione e cercano di tranquillizzarla, dicendole che comunque Panky sarebbe rimasto in clinica finché non avesse ripreso a mangiare.
Alle 10 arriva il veterinario che deve operare Panky, chiede anche a lui informazioni e questi le chiede di firmare il foglio del consenso informato. Sonia chiede allora espressamente "ma perché devo firmarlo? Allora l'operazione è pericolosa? Potrebbe succedere qualcosa al mio Panky durante l'operazione?". La domanda suscita l'ironia in particolare di un giovane veterinario che assiste il chirurgo/anestesista che, presente anche l'amico di Sonia, le dice con tono un po' irridente per tanta preoccupazione: "ma no signora, non succede niente, è un'operazione di routine".

 
p ienamente informata?
Ebbene, quando poi Sonia si è lamentata in una chat pubblica per quanto accadutole, il veterinario è intervenuto e ha disinvoltamente affermato “La proprietaria è stata informata sia del protocollo che della procedura (…)  oltretutto nel coniglio la percentuale di morte preoperatoria è 15 volte più alta rispetto a quella di altre specie domestiche”.
Già, solo che il suo datore di lavoro, che  l'aveva accompagnata, ha confermato invece per iscritto la versione di Sonia (ecco perché un testimone può risultare molto utile).
A voi le considerazioni del caso.
LA LEGGE GELLI-BIANCO
Un importante passo avanti contro la malasanità veterinaria è stata l'approvazione della cosiddetta legge Gelli-Bianco (n° 24/2017) sulle professioni sanitarie.
Cliccando qui trovate un interessante articolo redatto dalla responsabile del gruppo Facebook "Cronache di malasanità veterinaria", Loredana Claudio Renaudo.
Leggiamo che essa – per quanto riguarda il settore veterinario - opera purtroppo solo nell’ambito civile del risarcimento del danno; in quello penale, prevalgono gli art. 544 bis e ter del codice penale; essi  prevedono che la morte o la lesione all’animale sia stata causata per crudeltà o senza necessità e questo è estremamente difficile da dimostrare in campo veterinario. Il diritto penale in campo veterinario può però essere applicato per altre fattispecie, in caso di falso ideologico, uso di farmaci vietati, omissione di cure ecc;


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