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Le sentenze: Siracusa 2026

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La sentenza che esaminiamo, del tribunale di Siracusa, è particolarmente interessante, per i principi espressi.
1. Il caso in sintesi
La causa riguarda la morte di una levriera russa di circa otto anni e del feto che portava in grembo.
Il proprietario l'aveva portata in una clinica veterinaria in condizioni che, secondo quanto riferito in causa, erano compatibili con un parto imminente: la gravidanza era ormai alla fine, la levriera era affannata, camminava lentamente e presentava lamenti.
La clinica, pur essendo a conoscenza della gravidanza, aveva invece orientato la diagnosi verso una patologia cervicale/neurologica, somministrando farmaci antidolorifici e sedativi fino a determinare uno stato di coma farmacologico. Come vedremo, secondo il Tribunale il punto decisivo della vicenda non era però la sedazione in sé, bensì la mancata considerazione della gravidanza a termine e della possibilità di un cesareo.
Il proprietario sostenne che proprio questo errore diagnostico avesse determinato la morte sia della madre sia del cucciolo.
La clinica contestò la ricostruzione, sostenendo tra l'altro che le condizioni dell'animale fossero incompatibili con la prosecuzione della gravidanza e che il proprietario avesse rifiutato alcuni accertamenti e successivamente portato via il cane contro il parere dei sanitari.
Il Tribunale, sulla base soprattutto della CTU veterinaria, ha però ritenuto fondata la domanda di responsabilità.

2. Il primo principio importante: la veterinaria è una prestazione sanitaria, anche se non garantisce il risultato
Il Tribunale parte da un'affermazione generale molto importante.
L'attività veterinaria è un'attività professionale finalizzata a ottenere un risultato favorevole per l'animale; questo, come per la medicina umana, non comporta naturalmente la garanzia della guarigione o della sopravvivenza.
Non significa che il veterinario sia libero di agire come ritiene.
Secondo il Tribunale, al momento in cui l'animale viene preso in carico dalla clinica nasce un vero e proprio obbligo di cura, che riguarda sia i singoli veterinari sia la struttura veterinaria nel suo complesso.
La struttura ha quindi l'obbligo di:
  • accertare lo stato di salute dell'animale;
  • effettuare gli accertamenti necessari;
  • individuare le cure appropriate;
  • mettere a disposizione strumenti e personale adeguati;
  • agire secondo la migliore scienza ed esperienza professionale.
Il Tribunale qualifica la responsabilità della struttura come responsabilità contrattuale, richiamando gli artt. 1218 e 1228 c.c.


3. Chi deve provare cosa?
Il Tribunale applica alla veterinaria le regole generali della responsabilità sanitaria.
Il proprietario che chiede il risarcimento deve dimostrare:
  1. che vi sia stato un errore professionale o comunque una prestazione non conforme alle regole di diligenza e perizia;
  2. che, secondo il criterio del "più probabile che non", proprio tale condotta abbia causato il danno lamentato.
    Una volta fornita questa prova, spetta invece alla struttura dimostrare di aver agito correttamente oppure che il danno si sarebbe verificato comunque per cause indipendenti dal proprio operato.
La sentenza richiama espressamente Cassazione civile n. 26907/2020 e n. 28991/2019.
Quindi non basta dire:
"Il cane sarebbe morto comunque."
È necessario dimostrarlo, ed è proprio qui che la clinica, nel caso concreto, secondo il Tribunale non è riuscita a fornire una prova sufficiente.

4. Il criterio del "più probabile che non"
Questo è un altro passaggio particolarmente interessante.
Per stabilire il nesso causale il Tribunale applica anche in ambito veterinario il criterio del "più probabile che non". In sede civile quindi, a differenza del penale, non è necessario andare oltre ogni ragionevole dubbio per stabilire la colpevolezza. Essa deve risultare più probabile che improbabile.
In questo caso non occorre quindi dimostrare con certezza assoluta che l'errore veterinario abbia causato la morte.
Occorre stabilire, sulla base delle conoscenze scientifiche e degli elementi disponibili, se sia più probabile che l'evento sia derivato dalla condotta dei sanitari piuttosto che da altre cause.
La sentenza richiama la giurisprudenza della Cassazione e precisa che, come detto, bisogna dimostrare il nesso causale. Una volta dimostrato questo, la struttura deve fornire la prova liberatoria.
Nel caso concreto, la CTU ha fornito proprio questa ricostruzione probabilistica.

5. Il punto decisivo: la gravidanza a termine non fu adeguatamente considerata
Qui sta il cuore della sentenza.
Il CTU ha stabilito che la gravidanza era iniziata intorno al 19 marzo e che il 24 maggio la levriera era al 66° giorno di gestazione, quindi nella fase finale.
L'autopsia ha ulteriormente confermato la situazione: nell'utero c'era un feto completamente formato e idoneo al parto, oltre a tracce di liquido vulvare compatibili con un parto imminente.
Quindi, secondo il Tribunale, non si trattava di una gravidanza ipotetica o di un elemento marginale del quadro clinico: era una gravidanza arrivata sostanzialmente a termine e questo era un dato che i veterinari conoscevano.

6. Poteva esserci anche una patologia neurologica? Sì. Ma non bastava per ignorare il parto

Il Tribunale non dice che fosse impossibile che la levriera avesse anche una patologia neurologica/cervicale, dato che il CTU riconosce che potevano esserci disturbi neurologici.
Ma proprio perché esisteva un'incertezza diagnostica, i veterinari avrebbero dovuto considerare anche l'ipotesi del parto imminente.
Il CTU ha infatti ritenuto che, alla luce dei sintomi, non fosse possibile escludere un parto imminente, anche in presenza di eventuali problemi neurologici.
E soprattutto ha ritenuto che la gravidanza a termine avesse una rilevanza causale prevalente rispetto alla patologia alternativa ipotizzata.
In altre parole:
l'incertezza sulla diagnosi neurologica non autorizzava a ignorare l'altra ipotesi diagnostica, quella ostetrica.

7. Il cesareo: era concretamente praticabile
Il CTU ha poi fornito l'elemento decisivo.
Secondo la consulenza, esistevano le condizioni per effettuare un cesareo urgente nel tentativo di salvare il cucciolo. Il fatto che il feto non fosse ancora impegnato nel canale del parto non significava che non fosse idoneo a una nascita indotta.
Inoltre, i farmaci utilizzati per indurre il coma farmacologico erano compatibili con quelli utilizzati come anestetici durante il cesareo.
Quindi la situazione non era, secondo la CTU, quella per cui: "Il cane era ormai spacciato e non c'era nulla da fare.", ma al contrario, c'era una possibile opzione terapeutica concreta, che avrebbe dovuto essere valutata.
La domanda sorge spontanea: perché non è stata presa in considerazione?
Ed è questa grave omissione che il Tribunale ritiene determinante.

8. La conclusione sulla madre e sul cucciolo
Il CTU ha affermato che:
  • il cucciolo avrebbe potuto probabilmente essere salvato con un cesareo;
  • anche la madre, se sottoposta tempestivamente al cesareo, avrebbe potuto salvarsi;
  • non risultavano altri fattori causali concorrenti tali da spiegare autonomamente l'evento.
Il Tribunale attribuisce quindi piena rilevanza al criterio del "più probabile che non".
La logica è sostanzialmente questa:
esisteva una condizione concreta e trattabile — la gravidanza a termine — e l'intervento tempestivo avrebbe potuto salvare gli animali, mentre non sono state dimostrate altre cause autonome capaci di determinare inevitabilmente la morte; la mancata considerazione della gravidanza assume pertanto rilevanza causale.
La struttura non ha quindi dimostrato la propria estraneità causale
Un altro punto importante è che il Tribunale rileva che la struttura non ha dimostrato di aver agito con la necessaria diligenza e perizia.
In particolare, non ha dimostrato che l'evento fosse riconducibile a cause non imputabili agli operatori e questo è coerente con il meccanismo della responsabilità contrattuale richiamato inizialmente: la difesa della clinica non è riuscita a trasformare l'incertezza diagnostica in una prova di inevitabilità dell'evento morte.

9. L'errore non è stato semplicemente "sbagliare diagnosi"

Il Tribunale non si limita a dire che la diagnosi era sbagliata, ma formula una censura più articolata.
La condotta viene considerata negligente perché i veterinari:
  • conoscevano la gravidanza;
  • avevano davanti un animale alla fine della gestazione;
  • avevano sintomi compatibili con un parto imminente;
  • avevano comunque privilegiato un'altra ipotesi;
  • non avevano preso adeguatamente in considerazione il parto;
  • non avevano valutato il cesareo come possibilità terapeutica.
La sentenza parla espressamente di "condotta negatoria delle regole di perizia adeguate al caso".
Quindi la responsabilità nasce soprattutto dalla mancata corretta valutazione complessiva del quadro clinico, non dalla semplice esistenza di un esito negativo.

10. Il consenso informato
Il Tribunale osserva che non esisteva agli atti alcuna prova del consenso del proprietario alla terapia farmacologica praticata, sottolineando che era la struttura a dover fornire tale prova.
Il giudice richiama la giurisprudenza della Cassazione sul consenso informato, ribadendo che il consenso deve basarsi su informazioni dettagliate, che consentano di conoscere:
  • natura dell'intervento;
  • portata ed estensione;
  • rischi;
  • risultati conseguibili;
  • possibili conseguenze negative.
E quindi che non basta neppure la semplice sottoscrizione di un modulo generico:
Il consenso deve essere effettivamente informato e l'informazione deve essere comprensibile per il soggetto che la riceve. Questo punto è separato dal ragionamento sulla colpa professionale: la sentenza accerta infatti sia il problema della condotta veterinaria sia l'assenza di prova del consenso alla terapia, sebbene sia il primo ad essere prevalente ed il secondo accessorio. Tuttavia è fondamentale sottolineare che la sentenza ribadisce che anche nell'ambito veterinario il consenso deve essere realmente informato e non può ridursi alla semplice firma di un modulo generico.

11. La CTU non viene considerata un semplice "parere"

Il Tribunale dedica anche una considerazione specifica al ruolo del consulente tecnico d'ufficio.
Dice che, nelle cause di responsabilità sanitaria — e quindi anche veterinaria — la CTU può avere un ruolo fondamentale e può diventare essa stessa fonte di prova quando le conoscenze necessarie per accertare e comprendere i fatti sono altamente tecniche e richiama la sentenza di Cassazione n. 12387/2020.
Nel caso concreto il giudice condivide integralmente le conclusioni del CTU perché le ritiene coerenti, logicamente argomentate e prive di vizi.
Questo significa che la CTU è stata sostanzialmente il perno tecnico sul quale il Tribunale ha costruito la decisione.

12. Il danno patrimoniale
Il proprietario aveva chiesto:
  • €385 per l'ultimo ricovero;
  • €154,36 per l'autopsia;
  • €3.000 per il valore dei due animali.
Il Tribunale riconosce integralmente queste somme.
Le prime due perché documentate dalle fatture.
I €3.000 perché il valore economico dei due cani non era stato contestato dalla controparte.
Totale danno patrimoniale:
€3.539,36.

13. Il danno affettivo per la morte dell'animale
Il Tribunale riconosce anche un danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione.
La motivazione è significativa: il giudice ritiene che la relazione con l'animale di affezione riguardi la sfera personale dell'individuo e contribuisca al suo benessere e al suo sviluppo, per questo la perdita dell'animale può costituire un vero pregiudizio alla persona risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Quindi il cane non viene considerato esclusivamente come un bene economicamente valutabile. Il rapporto affettivo viene riconosciuto come qualcosa che appartiene alla dimensione personale del proprietario.

Però il danno affettivo non è automatico, nel senso che non è dovuto in via automatica,  il proprietario deve dimostrare il pregiudizio effettivamente subito, anche mediante presunzioni.
Nel caso concreto, però, il proprietario aveva fornito elementi sufficienti:
Il principale era la permanenza della cagna nel nucleo familiare per otto anni.
Il giudice considera significativo il fatto che per un periodo così lungo l'animale avesse condiviso la quotidianità del proprietario e che la relazione fosse stata improvvisamente interrotta. Inoltre, la morte era stata inattesa e non rappresentava l'epilogo di una patologia già conosciuta e protratta nel tempo.
Quindi il danno affettivo viene desunto da circostanze concrete.


14. Come viene calcolato il danno affettivo?
Qui il giudice utilizza un criterio equitativo.
Il Tribunale riconosce che la perdita di un animale d'affezione può provocare un vero e proprio danno non patrimoniale, perché il rapporto con l'animale rientra nella sfera personale dell'individuo ed è importante per il suo benessere e il suo sviluppo.
Ma precisa che questo danno non viene riconosciuto automaticamente ogni volta che muore un animale. Chi chiede il risarcimento deve dimostrare di avere effettivamente subito una sofferenza, anche attraverso elementi presuntivi.
In questo caso il proprietario aveva indicato soprattutto un elemento: la cagnolina viveva con lui da otto anni.
Per il giudice, un periodo così lungo rende evidente l'esistenza di una relazione affettiva importante. Inoltre la morte era stata improvvisa e non era collegata a una patologia già conosciuta e progressivamente peggiorata. Questi elementi permettono quindi di ritenere concretamente provata la sofferenza del proprietario.
15. Quanto viene riconosciuto per il danno affettivo?
Il giudice utilizza, come detto, un criterio equitativo.
Considera congruo calcolare il danno non patrimoniale nella misura del 20% del valore economico dei due animali, che era stato quantificato in 3.000 euro.
Il 20% di 3.000 euro corrisponde a 600 euro.
Pertanto il risarcimento complessivo riconosciuto al proprietario è:
  • 3.539,36 euro per il danno patrimoniale;
  • 600 euro per il danno non patrimoniale;
  • oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria fino al pagamento.
Il totale base è quindi di 4.139,36 euro, prima di aggiungere interessi e rivalutazione.
Avendo perso la causa nei confronti del proprietario, la struttura veterinaria viene condannata anche a rimborsargli le spese legali.
Il Tribunale le liquida in 5.077 euro, oltre alle spese generali del 15%, IVA e CPA come previsto dalla legge.
Le spese processuali tra le altre parti, invece, vengono compensate.
Anche le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico della struttura veterinaria.

16. Quali sono, in definitiva, gli aspetti più importanti della sentenza?
La sentenza è interessante non soltanto perché riconosce un risarcimento per la morte di una cagna e del suo cucciolo, ma soprattutto per i principi utilizzati per arrivare alla decisione.
Il Tribunale afferma che:
  1. La struttura veterinaria ha un obbligo di cura dal momento in cui prende in carico l'animale.
  2. La responsabilità della struttura è di natura contrattuale, con conseguenze precise anche per quanto riguarda la prova dell'adempimento e della diligenza.
  3. Per stabilire il rapporto tra l'errore e il danno si applica il criterio del “più probabile che non”.
  4. Un'incertezza diagnostica non giustifica il mancato esame di un'altra ipotesi clinica importante, soprattutto quando gli elementi disponibili avrebbero dovuto portare a prenderla in considerazione.
  5. La CTU può avere un ruolo fondamentale quando per accertare i fatti sono necessarie conoscenze tecniche specialistiche.
  6. Il consenso informato deve essere effettivamente informato: non basta una firma su un modulo generico.
  7. La perdita di un animale d'affezione può comportare un danno non patrimoniale risarcibile, purché il proprietario dimostri concretamente la sofferenza subita.
  8. Nel caso concreto, il rapporto di otto anni tra il proprietario e la cagnolina è stato ritenuto un elemento significativo per dimostrare l'esistenza e l'entità della sofferenza.
In sostanza, il Tribunale non ha considerato la vicenda come una semplice “mancata guarigione” dell'animale. Ha valutato la condotta professionale, le alternative che i veterinari avrebbero dovuto prendere in considerazione, il rapporto causale tra quella condotta e la morte degli animali e, infine, le conseguenze patrimoniali e affettive subite dal proprietario.
Questo è probabilmente il punto più interessante della sentenza per il lavoro che stiamo facendo: non viene affermato che il veterinario debba garantire il risultato o che ogni esito negativo comporti automaticamente una responsabilità. Al contrario, il Tribunale parte proprio dal principio che l'attività veterinaria non garantisce la guarigione. La responsabilità nasce quando la prestazione non viene eseguita secondo la scienza, l'esperienza, la diligenza e la perizia richieste e tale condotta risulta causalmente collegata al danno.

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