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statuto

chi siamo
 
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
1. È costituita, l’associazione denominata “Comitato Europeo Difesa Animali ODV)” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l’acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Brunate e la sua durata è illimitata.
L 'associazione ha come simbolo una testa di una foca stilizzata, all'interno della E di Europa, qui a lato riportata:         

 

 
Art. 2 - Finalità
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende svolgere attività di tutela dell’ambiente e degli animali  e sostegno a persone che li accudiscono, se versano in situazione di necessità.

 
Art 3 - Attività di interesse generale
1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere: e)  dell’articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
ed u)  beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

 
2. In particolare l’associazione si propone di dare  grande rilievo, oltre che alla tutela dell’ambiente e della natura in riferimento all’essere umano ed agli effetti che sul suo benessere psicofisico arrecano i danni ambientali,  anche alla tutela degli animali e del loro ambiente naturale come aspetto fondamentale della tutela della natura; si opererà pertanto anche per la valorizzazione all'interno della società dei loro diritti, al fine di creare una coscienza ecoanimalista e biocentrista, che veda quindi il rispetto della natura come elemento centrale di una civiltà realmente progredita; si dovrà sempre rispettare nello svolgimento dell'attività sociale il principio di solidarietà globale verso coloro che soffrono o si trovano in stato di bisogno, indipendentemente dalla razza o dalla specie (umana o non umana) a cui appartengano; per questo si intende aderire alla concezione di persona non umana da adottarsi per gli individui delle specie non umane, figura da introdursi anche nell'ordinamento giuridico. Si auspica l'estensione di detto principio all'interno delle organizzazioni di difesa dei diritti umani e degli animali, al fine di colmare la distanza spesso esistente fra coloro che si occupano della natura ed in particolare delle persone non umane e coloro che si adoperano per le persone umane.

 
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

 
Art. 4 – Attività diverse
1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

 
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 
Art. 6 – Ammissione
1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Sono cause  di  impedimento  all’assunzione della  qualifica di associato l’esercizio di attività professionali o di svago  contra­stanti  con il principio del rispetto della nonviolenza, della vita e  dei  diritti dei più deboli (umani e non umani). Cacciatori, macellai, fabbricanti  d’armi, sperimentatori  su animali  e simili sono pertanto esclusi per  incompatibilità; detto  impedimento  non  vale per coloro che  lavorano  per necessità  come dipendenti  in aziende che praticano dette attività. Sull’esistenza dei requisiti e degli impedimenti decide  il Consiglio Direttivo.
2. L’associazione può prevedere come associati anche l’ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da un esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione.
4. La decisione di ammissione o di rigetto da parte del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all’interessato entro 90 giorni e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.
5. In caso di rifiuto, l’organo competente deve comunicare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione agli interessati entro 30 giorni e contestualmente motivarla. Entro sessanta giorni successivi all’avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l’assemblea che delibera nella prima riunione utile. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

 
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
  1. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  2. di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  3. di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  4. di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  5. di recedere in qualsiasi momento;
  6. di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell’art 21
5. Ciascun associato ha il dovere di:
  1. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  2. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  3. versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal Consiglio direttivo

 
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. Analogamente la qualifica di socio si perde qualora  l’associato non versi la quota di iscrizione o non versi per due  anni consecutivi  i  contributi stabiliti nell’Assemblea degli associati.  Qualora  non  versi la quota per un anno,  dovrà  regolarizzare  la posizione  arretrata  l’anno  successivo.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati  mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell’Associazione. In tal caso l’esclusione è sospesa fino alla decisione dell’Assemblea.
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

 
Art. 9 - Attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

 
Art. 10 – Organi sociali
1. Gli organi dell’associazione sono:
  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il consiglio direttivo;
  3. il presidente;
  4. l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

 
2. Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

 
Art. 11 – Assemblea
1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.    Possono votare i soci in regola con il pagamento della quota  sociale e dei contributi annuali al momento dell’apertura dell’Assemblea stessa; anche gli associati non in regola possono comunque assistere all’Assemblea.
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’ approvazione del consiglio direttivo.

 
Art. 12 - Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
  1. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  2. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
  4. approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
  5. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  6. deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  7. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  8. approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
  9. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.  
  10. emanare appositi regolamenti per   disci­plinare  le rappresentanze locali dell’Associazione od altri argomenti  che  si evidenzieranno con lo svolgimento dell’attività sociale

 
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
  1. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

 
Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo specificando l’ordine del giorno.
3. L’Assemblea è convocata, almeno trenta giorni prima della riunione, o sessanta per le elezioni del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, pubblicazione sul bollettino sociale oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.  L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

 
Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci.
7. L’Assemblea  degli associati  viene presieduta dal Presidente dell’Associazione, salvo che la  maggio­ranza degli associati presenti vi si opponga, eleggendo un altro presidente. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

 
Art. 15 - consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati.
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
Possono  essere  eletti  alla  carica di Consigliere gli  associati  che  ne  facciano domanda  scritta  con  raccomandata  AR o a mano,  che  pervenga  in  sede almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, al fine di poter  comunicare agli associati i nominativi dei candidati.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente ai sensi dell’art 10 comma 3, rimangono in carica per la durata di tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno della loro carica e possono essere rieletti.

 
Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
  1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  2. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  3. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  4. predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
  6. stabilire, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota associativa annuale;
  7. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
  8. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  9. adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
  10. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  11. deliberare in merito all’esclusione di soci;
  12. proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  13. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  14. nominare – quando ritenuto necessario - il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
  15. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  16. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  17. istituire e sciogliere rappresentanze locali dell’associazione;
  18. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  19. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
  20. nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri

 
Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o da almeno  due Consiglieri, per iscritto, cioè a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della riunione. Il  Consiglio  Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza  assoluta  dei partecipanti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

 
Art. 18 - Il presidente
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. Può essere revocato dal Consiglio direttivo a maggioranza come per l’elezione.
2. Il presidente:
  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 
Art. 19 - Organo di controllo
1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

 
Art. 20 - Libri sociali
1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  5. il registro dei volontari*.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all’organo competente con un preavviso di 15 giorni.

 
Art. 21 - Risorse economiche
1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
  1. quote associative;
  2. contributi pubblici;
  3. contributi privati;
  4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  5. rendite patrimoniali;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  8. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
  9. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  10. altre entrate espressamente previste dalla legge;
  11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

 
Art. 22 - Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

 
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

 
Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 
Art. 24 - Assicurazione dei volontari
1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L’associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

 
Art. 25 - Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

 
Art. 26
1. qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra gli associati, o fra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni.

 
Art. 27 - Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 
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