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QUANDO LE MANCATE CURE VETERINARIE SONO PENALMENTE RILEVANTI

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MANCATE CURE VETERINARIE:
QUANDO E' MALTRATTAMENTO?

  La storia di Pussy, riportata nel gruppo Cronache di malasanità  veterinaria (cui vi invito ad iscrivervi CLICCANDO QUI) ha provocato un vivace dibattito.
In particolare il dottor Raffaello Giordano, presidente della sezione Campania dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari e Segretario dell'Ordine dei Medici Veterinari di Napoli, ha qualificato la detentrice di Pussy, sulla base del suo racconto che trovate CLICCANDO QUI, di essere una delinquente (oltre che ignorante e presuntuosa), sollevando così un interessante domanda: le mancate cure veterinarie possono essere penalmente rilevanti?




Ne abbiamo parlato con l'avvocato Alessandro Ricciuti, presidente di Animal Law Italia.

omettere le cure è un reato

Domanda - Avvocato Ricciuti, quando ritiene che le omissioni di cure ricadano nella fattispecie di maltrattamento cui applicare l'articolo 544 ter o dell'articolo 727 del codice penale e quando no?

Risposta – È importante fare chiarezza su questi aspetti: l’art. 544 ter del Codice penale punisce la condotta di chi provoca “per crudeltà o senza necessità” una lesione all’integrità psicofisica di un animale. La condotta è punibile anche a titolo omissivo, cioè quando non si impedisce l'evento.
  Tre vicende in particolare sono particolarmente illuminanti.

1 - il caso del canile sanitario

La prima riguarda un medico veterinario di turno presso un canile sanitario che ometteva di sottoporre alle urgenti cure veterinarie un cane vittima di investimento stradale. Veniva accertato che il veterinario non aveva somministrato farmaci né cibo, cagionando così gravi sofferenze fino alla morte, nonostante il cane si lamentasse premendo contro gli angoli del box. In primo grado il veterinario era stato assolto, la Cassazione invece annulla la sentenza e rimanda gli atti al Tribunale di primo grado.

2 - il cane detenuto malamente

  Una seconda sentenza riguarda invece un cane affetto da paralisi che veniva detenuto su un balcone rivestito di lamiera in mezzo ai suoi escrementi, senza possibilità di accesso in casa e senza essere sottoposto alle cure veterinarie prescritte. In questo caso, il reato veniva derubricato a 727 c.p. che punisce l’abbandono di animali e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche e che provoca gravi sofferenze. Si tratta di una contravvenzione, cioè un reato meno grave, punibile anche a titolo di colpa.

3 - l'omissione delle cure necessarie

  Una terza sentenza si spinge oltre: la vicenda è quella di un cane trascurato dal proprietario, tanto da mettere a repentaglio la sua stessa sopravvivenza. Il cane veniva rinvenuto dagli operatori del canile vagante ed in pessime condizioni di salute, accertate dal della ASL in: “vari tumori mammari di grosse dimensioni e ulcerati - dermatite in varie zone del corpo - calli da decubito e artrosi agli arti posteriori ed anteriori”. La condanna vien confermata fino in Cassazione. I giudici dichiarano che l’aggravamento della malattia se non sottoposta ad idonea cura, sicuramente determina gravi sofferenze ed è quindi sufficiente per configurare il reato.



 Per riassumere, possiamo quindi dire che non prestare le cure veterinarie al proprio cane o al proprio gatto, nonostante siamo consapevoli che queste sono necessarie per impedire un danno alla sua salute, rientra pienamente fra le fattispecie di reato punibili dall'articolo 544 ter. È quindi necessario accertare il dolo, che nei casi omissivi può risultare più problematico. (NdR vedasi la nota esplicativa sulla differenza fra dolo e colpa in fondo).
Ricordiamo che si tratta di norme introdotte nel 2004, quindi la giurisprudenza non è ancora consolidata. Ad ogni modo, quello che sta emergendo sembra essere un indirizzo coerente con la necessità di assicurare la tutela più ampia possibile dell’animale.

familiari con zampe, ali e pinne tutelati

D - Questo vale per tutte le specie di animali?

R - La norma non prevede distinzioni tra specie, tuttavia una norma delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale prevede che uccisione e maltrattamento di animali non si applicano «ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali». La giurisprudenza interpreta questa norma nel senso che le leggi speciali dettano eccezioni ai principio generali del codice penale che tutelano gli animali e vanno quindi interpretate in senso stretto: ogni volta che si superano i paletti fissati dalla norma speciale, torna applicabile la sanzione penale. Ciò posto, va detto che per gli animali da compagnia (preferisco dire “familiari”, perché fanno parte della famiglia) non vi sono eccezioni di sorta.

bisogna darsi da fare

D - sappiamo però che le cure veterinarie, a differenza di quelle umane, non possono beneficiare di alcun Servizio Sanitario Nazionale, per  cui tutte le cure devono essere pagate direttamente e questo non sempre è possibile, specialmente per le persone anziane a basso reddito, che a volte non possono neppure pagarsi le cure per se stessi, come spesso appare su allarmate cronache di stampa.

R - Certo, tuttavia la condizione di indigenza — anche laddove sopravvenuta rispetto al momento in cui si è preso l’animale — non può essere considerata una scusa valida: il proprietario d’altronde ha una serie di alternative a disposizione, quali chiedere aiuto a parenti ed amici, ricorrere un prestito, cercare di rateizzare le spese o, in extrema ratio, offrire la disponibilità a cedere l'animale per il suo bene a chi è in grado di sostenere le spese delle cure. È necessario enfatizzare che prendersi cura di un animale significa garantirgli una vita dignitosa ed evitargli inutili sofferenze. D’altronde, se sono a tutti gli effetti componenti della famiglia, con che coraggio possiamo pensare di non prenderci cura di loro solo per motivi economici?

non accettare ad occhi chiusi

D - Però sappiamo a volte, esattamente come in medicina umana, che un medico veterinario può sbagliare una diagnosi e prescrivere terapie o interventi con spese molto superiori rispetto a quelle necessarie. Abbiamo presentato la storia Bonnie come esempio (per leggerla CLICCARE QUI) Il detentore del cane o del gatto deve quindi sempre accettare quel che gli vien proposto per non correre il rischio di essere denunciato?

R - Naturalmente no, il detentore può richiedere un secondo o terzo parere ed effettuare anche delle valutazioni insieme al veterinario, il quale — è bene ricordarlo — è tenuto a guidare il proprietario nelle valutazioni sul possibile percorso di cura da intraprendere, che potrebbe non essere univoco ma prevedere alternative. Il tutto, se possibile, anche alla luce di considerazioni bioetiche, specie nel caso di animali che soffrono di malattie terminali. A questo proposito, va ricordato anche che all’opposto della negligenza ci sono le ipotesi di accanimento terapeutico e non è certo quello che intendo suggerire.

delinquente? Andiamoci piano

D - Veniamo quindi al caso della signora Lorella Lattavo che secondo il dottor Giordano doveva essere denunciata per maltrattamento. Lei è d'accordo?

R - Direi di no, in quanto in questo caso manca comunque l'elemento soggettivo del dolo, anche eventuale, cioè della consapevolezza che il suo gatto stava rischiando la vita. Infatti la signora dichiara «se mi avesse detto che poteva trattarsi di una patologia grave, mi sarei data da fare per affrontare la spesa». La sua valutazione è stata quindi falsata a causa di una carenza informativa ma certamente da parte sua la signora Lattavo si è certamente premurata di accertarsi delle condizioni di salute del suo gatto, attivandosi per chiedere un parere del veterinario. Va da sé che il proprietario deve essere messo a conoscenza della situazione da parte del professionista, il quale ha un obbligo deontologico di fornire informazioni chiare ed esaustive. Qualora ciò non accada e quindi ad esempio il veterinario non suggerisca approfondimenti diagnostici e sminuisca la gravità delle condizioni dell’animale, di certo non può biasimarsi il proprietario.

D - La signora Lorella - in quanto detentrice di Pussy, come risulta dalle immagini dell'articolo - si è alquanto offesa per  essere stata perentoriamente definita delinquente dal dottor Giordano; in effetti, stando a quanto ci ha spiegato, non parrebbe esserlo.

R - Delinquente è una parola forte, giuridicamente significa una persona che ha commesso un delitto, come sarebbe il maltrattamento di animali, ma questo deve essere stabilito all’esito di un giusto processo, certo non nella pubblica piazza di un social network.
DOLO, DOLO EVENTUALE E COLPA - DIFFERENZE IMPORTANTI

Abbiamo letto che l'art 544 ter sui maltrattamenti, in quanto delitto, si applica solo in caso di dolo, anche eventuale, mentre l'art 727 (abbandono di animali, inteso anche come detenzione in condizioni di abbandono), meno grave in quanto contravvenzione, si applica anche in caso di colpa.
Vediamo le differenze:

IL DOLO - è il comportamento di colui che agisce intenzionalmente affinché è previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione: il truffatore sa di truffare il malcapitato di turno e vuole proprio imbrogliarlo.

IL DOLO EVENTUALE - E' il comportamento di chi prende in considerazione che la sua azione potrebbe causare un danno, e accetta il rischio che questo possa accadere, anche se non è sua intenzione che accada. Ad esempio se lasciamo la macchina davanti a un passo carraio alle cinque del mattino e pnsiamo che tanto a quell'ora non esce nessuno, abbiamo preso in considerazione l'evento (cioè che il proprietario del garage resti "prigioniero"), ma abbiamo ritenuto che era estremamente improbabile; non è certo nostra intenzione impedirgli di uscire, però abbiamo lo stesso fatto i nostri comodi accettando il rischio che resti bloccato. Se poi per un'emergenza il proprietario non riesce ad uscire per (ad esempio) correre d'urgenza al pronto soccorso, per il parcheggiatore abusivo sono guai.

LA COLPA - in questo caso non vi è alcuna volontà di produrre un fatto dannoso, manco ci si pensa, per così dire. Ecco appunto, non ci si pensa per negligenza ed invece era il caso di pensarci, come avrebbe fatto qualunque persona di buon senso.
Se ad esempio entro in un bar e deposito il mio zaino per terra senza assicurarmi bene che cinghie e spallacci siano contro la parete e lo zaino sia posizionato in modo che non possa rovesciarsi, nel momento in cui qualcuno ci inciampa e si fa male mi si può imputare un comportamento colposo.

CLICCANDO QUI  troverete la definizione dettagliata di dolo e CLICCANDO QUI di colpa.
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